Certamente è difficile immaginare una persona con autismo alla guida di un veicolo, ma come passeggero certo le occasioni saranno infinite, direi al pari di ogni altro individuo. L'automobile rappresenta per la famiglia italiana la spesa più importante dopo l'acquisto dell'abitazione, quindi merita un approfondimento l'analisi delle possibilità per ottenere le agevolazione economiche che le Pubbliche Amministrazioni mettono a disposizione alle persone disabili in genere, autistiche nel nostro specifico caso.
Qui cercherò di trattare in maniera esaustiva quelli che sono i risparmi fiscali che si possono ottenere nel momento dell'acquisto di un autoveicolo. Nello specifico tratterò le condizioni e le agevolazioni riservate alle persone con autismo, al fine di rendere il più semplice e comprensibile questo testo, tralasciando altre forme di disabilità che renderebbero poi di difficile interpretazione quanto qui riassunto.
Possono usufruire delle agevolazioni (IVA e IRPEF sull'acquisto):
- Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, quindi è indispensabile l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento e non è sufficiente l'indennità di frequenza. Questa in linea di principio è la condizione in cui dovrebbe trovarsi una persona autistica. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Per quali Veicoli (Si a nuovi che usati):
- Autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici. Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
L’agevolazione IVA
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 21%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
■ 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
■ 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
Ricordo che spesso l'acquisto di autovettura usata da privato o concessionaria potrebbe non ricadere nel campo di applicazione dell' IVA, quindi questa agevolazione non riesce a concretizzarsi, proprio per il fatto che l’IVA non viene di fatto pagata indipendentemente dalla condizione di disabilità o meno.
La detrazione IRPEF sulle spese d'acquisto (MOD 730 o UNICO):
- Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef da far valere in sede di dichiarazione annuale dei redditi. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo oppure in un'unica soluzione. Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).
L’esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà:
I veicoli appartenenti alle categorie sopra indicate destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia per la trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
Esenzione permanente dal pagamento del bollo:
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli sopra indicati, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
Cumulo Agevolazioni IVA-IRPEF:
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%.
Acquisto di veicoli in leasing:
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
Spese per riparazioni:
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso. Ricordo quindi che l'agevolazione sull’IVA, l'esenzione imposta di trascrizione al PRA e l’esenzione permanente dal pagamento del bollo annuale rappresentano un risparmio immediato già fase di acquisto. Per il rimborso IRPEF invece è necessario che comunque vi sia una capienza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, altrimenti il recupero non sarà concretizzabile, e comunque verrà fatto valere in un secondo tempo, in fase di dichiarazione dei redditi, Mod 730 Rigo E4, e riscosso nella busta paga di luglio o agosto dell’anno successivo all'acquisto, per i lavoratori dipendenti e pensionati. Per ogni ulteriore chiarimento o informazione consiglio di fare riferimento ai CAAF i quali possono fornirvi gratuitamente informazioni più precise prima di effettuare l'acquisto relativamente alle possibilità di rimborso fiscale, così come il PRA può assistervi nello svolgimento delle corrette formalità, compresa la dichiarazione di esenzione dal bollo annuale, da presentarsi una sola volta. Per il pagamento del veicolo può essere utilizzata qualsiasi forma attualmente legittima: assegno, bonifico, moneta elettronica, per il contante nei limiti della normativa vigente (al di sotto dei 1000 Euro). Può essere utilizzato anche un finanziamento con rimborso rateale, ciò comunque non fa perdere nessuna delle agevolazioni sopra descritte.
Riepiloghiamo ora i documenti da produrre al venditore, al PRA e al CAAF in sede di dichiarazione dei redditi, quest'ultima normalmente l'anno successivo a quello di acquisto:
- il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art.3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica.
- il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990).
- nel caso di disabile a carico di chi acquista il veicolo anche l'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale il disabile deve risultare fiscalmente a carico (Mod CUD, 730 o Unico).
Gli obblighi dell’impresa venditrice (Concessionaria): L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
■ emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
■ comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. Questo è perfettamente noto alle concessionarie che conseguentemente si comportano in ottemperanza. Nel caso di acquisto di veicolo usato valgono le stesse condizioni. Se la vendita non è soggetta ad IVA la fattura comunque rilasciata conterrà l’annotazione “cessione di beni acquisiti senza IVA o con IVA indetraibile e il relativo riferimento normativo). La fattura così redatta permetterà allo stesso modo di usufruire della detrazione fiscale del 19% in sede di dichiarazione dei redditi (Mod 730 rigo E4). Se poi il veicolo è usato, come visto sopra, esso è esente dall'imposta di trascrizione (meglio nota come passaggio di proprietà). Stessa esenzione per la prima iscrizione spetta anche al veicolo nuovo.
Da ultimo un cenno all'acquisto direttamente da un privato di un veicolo usato:
In questo caso tra privati privi di partita IVA non ci sarà emissione di fattura. L'atto di vendita (il retro del Certificato di Proprietà con firma autentica del venditore e prezzo pattuito, ricordo che oggi non è più necessario rivolgersi a un notaio per vendere o comprare un veicolo), può comunque essere utilizzato per la detrazione fiscale del 19%, essendo il trasferimento non soggetto a IVA. Allo stesso modo vale l'esenzione dell'imposta di trascrizione. Come valore da porre in detrazione verrà utilizzato quello indicato sullo stesso CDP (Il vecchio Foglio Complementare). Ogni veicolo, nuovo o usato che sia, ha poi diritto all'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto (Tassa di Proprietà), Pratica che si può svolgere presso il PRA o una delegazione ACI in maniera del tutto gratuita e una volta soltanto, utilizzando la documentazione già elencata una volta entrati in possesso del nuovo autoveicolo. Ricordate che ogni documento che riguarda il vostro famigliare disabile non va mai consegnato in originale a nessuno... Dotatevi di semplici fotocopie, che sono sufficienti per ogni richiesta inerente queste agevolazioni, e in generale per ogni formalità che dovrete affrontare. Le condizioni di cui sopra potrebbero essere anche autocertificate, ma trattandosi di rapporti tra privati (Compravendita) esse posso venir rifiutate chiedendo l'esibizione del documento (sempre in fotocopia).
Con il PRA invece, per la domanda di esenzione permanente dal pagamento del Bollo Annuale ed il passaggio di proprietà non dovrebbero esserci problemi, in quanto la Pubblica Amministrazione è obbligata a ricevere autocertificazioni. Documento d’Identità Valido e Codice Fiscale-Tessera Sanitaria sempre con se, e se posseduti anche quelli dell famigliare autistico. Trattandosi di norme in continua evoluzione consiglio, prima di procedere all'acquisto, una ulteriore verifica magari presso un CAAF, perché spesso diritti e agevolazioni che rappresentano comunque un piccolo aiuto alle famiglie vengono perduti solo per una cattiva informazione.
Fonte fiscoautismo.blogspot.it
Visto su disabilitasenzabarriere.it
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