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Tra le modifiche proposte dalla Relatrice al disegno di legge, Annamaria Parente, l'estensione delle agevolazioni fiscali anche alla costituzione di fondi patrimoniali.
Rafforzamento del ruolo dei disabili e dei genitori nella definizione del progetto individuale e modifiche sullo strumento dei trust volti a valorizzare i patrimoni delle famiglie con persone disabili estendendo le agevolazioni tributarie anche ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e ai fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore delle Onlus. Sono questi i contenuti dei due emendamenti depositati dalla relatrice Annamaria Parente (Pd) al disegno di legge sul Dopo di Noi che saranno votati nei prossimi giorni dalla Commissione Lavoro del Senato.
Il ddl, già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, come noto, reca misure per assistere, curare e proteggere disabili dopo la scomparsa dei loro genitori (da qui il termine dopo di noi).
La prima modifica, in realtà è più di natura "tecnica" per correggere la versione del testo uscito dalla Camera che aveva attribuito all'amministratore di sostegno, nel caso in cui il disabile lo avesse avuto, il compito di “definire” ed “aggiornare” il progetto individuale. Il progetto, che, come noto, deve essere definito con le Istituzioni Locali (che ne assumono anche la responsabilità di attuarlo), si chiarisce ora, deve avvenire nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Resta inteso che l'obiettivo della presa in carico del disabile da parte dei servizi sociali deve avvenire sempre con l'obiettivo di de-istituzionalizzare l'assistenza del disabile dopo la scomparsa dei genitori.
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni tributarie riconosciute a chi costituisce trust in favore delle persone con disabilità grave accertata seguendo la legge 104/92 l'emendamento della Relatrice ne dispone l'estensione anche agli altri istituti presenti nel codice civile quali la costituzione dei fondi patrimoniali e la costituzione di vincoli di destinazione d’uso. Che nella versione approvata dalla Camera non erano inclusi. I benefici fiscali restano quelli già contenuti nel disegno di legge approvato in prima lettura. In particolare l'esclusione dall'imposta di successione e donazione ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito; l'applicazione ai trasferimenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Infine, si prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti sono esenti dall'imposta di bollo.
Da segnalare che a decorrere dal periodo di imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust, dei fondi patrimoniali e dei beni con vincolo di destinazione di uso possono essere deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui. Resta poi l'elevazione del tetto di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave che passano così da 530 euro a 750 euro.
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