18 aprile 2012

L’ennesimo ritorno del comma ‘ammazza-blog’


Ha ragione Di Pietro. Un articolo del contestatissimo testo originario del ddl Alfano (il 28, poi diventato 29) sulle intercettazioni è riapparso (identico, anche se ora è il 25) nella bozza di riforma della materia del ministro Severino. E’ il cosiddetto ‘comma ammazza-blog’, di cui mi sono ripetutamente occupato in passato.

Il testo del Ddl Alfano:

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

Il testo della bozza Severino (al 13 aprile 2012):
25. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono  apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche  o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi  dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi  compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla  richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di  accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le  seguenti: «, senza commento, »;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica  l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice  penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a  proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati  dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano  state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o  affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità,  purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo  penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni  dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre  fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo  comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al  secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i  giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le  parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto  comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal  secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i  giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto
comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può  avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o  del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o  delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali  quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita  o la rettifica richiesta».

Tradotto dal legalese: qualcuno (chi?) sta cercando di far rientrare il comma ‘ammazza-blog’ dalla finestra, dopo che – tramite faticose battaglie – era stato buttato fuori dalla porta.

Ora, le cose sono due: o c’è una precisa volontà politica, e allora (quel) qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di esprimerla apertamente (invece di infilare il comma di nascosto in una legge sulle intercettazioni); o questa volontà politica non c’è. E allora sarebbe il caso di mettere fine una volta per tutte a questo progetto di legge insensato, nocivo e retrogrado.

di Fabio Chiusi

Fonte http://ilnichilista.wordpress.com/

Letto su http://informazionesenzafiltro.blogspot.it/ 

Post redatto da Raimondo per Niente Barriere

2 commenti:

Cavaliere oscuro del web ha detto...

Ci risiamo?

Raimondo - Niente Barriere ha detto...

Si ... segnalo una cosa avevo messo uno script per far tornare il mio dominio .com e da ieri è tornato automaticamente .it ... non è un buon segnale neanche questo ...