13 settembre 2012

Bando Regione, Famiglie: noi esclusi, assegno di cura o post mortem?

Francesco Stuppiello e Salvatore D’Ambrosio
ASSEGNO di cura 2010/2011 per persone non autosufficienti e i loro nuclei familiari: “esclusi dalla graduatoria in favore di defunti, nonostante quanto disposto dall’avviso regionale”. (Clicca e guarda il PDF della Regione Puglia)


E’ quanto raccontano a Stato Salvatore D’Ambrosio e Vanda Aprile, genitori di Giannantonio, “17enne disabile 100%, affetto sin dalla nascita di tetraparesi spastica” e Francesco Stuppiello, referente locale Anfassin qualità di rappresentante dei soggetti non beneficianti dell’assegno di cura regionale. Francesco Stuppiello è anche referente Consulta anziani e disabili del Comune di Manfredonia.

“Abbiamo presentato domanda per la seconda volta per l’assegno di cura (nel 2007 e 2010) – dicono i coniugi D’Ambrosio – dopo la pubblicazione del Bando della Regione. Quest’anno siamo risultati al 149^ posto, rispetto al 5^ del 2007, nonostante i nostri requisiti siano rimasti inalterati”.
Bando. Il contributo: 500 euro mensili fino ad un massimo di 6mila euro. In base a quanto emerge dal bando regionale (2010 – vedi link), il contributo ha importo pari a 500,00 Euro mensili per un massimo di 6.000,00 euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente, ad integrazione del reddito dello stesso nucleo per sostenere il carico di lavoro di cura diretto ovvero indiretto, per l’acquisto di prestazioni domiciliari tutelari e assistenziali, ad integrazione delle prestazioni domiciliari – SAD e ADI – erogate da Comuni e ASL per quanto di competenza. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario, in quanto persona non autosufficiente, ed è cumulabile con l’eventuale indennità di accompagnamento.

Necessari requisiti soggettivi e oggettivi. A chi è destinato l’assegno di cura. Come evidente dall’articolo 3 del bando, per i requisiti soggettivi: anziani e persone disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza grave che vivono da soli, assistiti a domicilio da care giver privato (chi si prende cura del disabile, spesso i genitori per i minori e i figli per gli anziani genitori, ndr)o gli stessi soggetti citati che vivono alla data di pubblicazione sul BURP del citato Avviso Pubblico, nel nucleo familiare che assicura una adeguata assistenza a domicilio, con l’impiego di familiare o altro soggetto privato care giver e concorrendo agli eventuali servizi socio-sanitari pubblici assicurati dal proprio Comune e/o dalla ASL di riferimento”.

Inoltre, anziani e persone disabili in condizioni di non autosufficienza grave, che risultano ricoverati presso strutture socioassistenziali e sociosanitarie residenziali e per i quali la UVM di riferimento valuti più positivamente un percorso di cura nel proprio contesto di vita familiare, ove ne ricorrano le condizioni (…) mediante un progetto di rientro al domicilio; inoltre, minori gravemente disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza grave che ricevono assistenza continuativa a domicilio dai genitori o da altro care giver privato.

Come viene stabilita la non autosufficienza. Come stabilisce il bando, per l’erogazione dell’assegno di cura, la condizione di non autosufficienza grave viene attestata all’atto della presentazione della domanda, autocertificando un fabbisogno di assistenza derivante da almeno due condizioni di limitazione dell’autonomia: disturbi dell’area cognitiva; mobilità limitata o assente (la persona non è in grado di spostarsi da sola); necessità di cure sanitarie media o alta (necessità di cure per più di 2 giorni alla settimana); assente o limitata capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana (Alimentazione/Igiene personale/Il vestirsi/L’uso del bagno); necessità di una persona dedicata per la comunicazione con l’esterno. Le valutazioni spettano di prassi all’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario.

Il requisito del reddito. Altro fondamentale requisito quello relativo al reddito: 1. ISEE del nucleo familiare di riferimento non superiore a 15.000 euro; 2. Reddito individuale della persona non autosufficiente, ad ogni titolo percepito, non superiore a 15.000 euro, ivi incluse le prestazioni assicurative pubbliche o private.

Stuppiello: va valutato il reddito del disabile e non del nucleo famigliare collegato. Reddito “Una condizione errata – dice il referente Anfass Stuppiello a Stato – perché il reddito da valutare dovrebbe essere quello del disabile e non del nucleo famigliare collegato, come emerge anche da recente giurisprudenza – sentenza Tar Puglia, III sezione, n.169/2012, Comune e Segesta”.

Erogazione e graduatoria nei casi di decessi dei soggetti già presentanti domanda alla Regione. Al di là del reddito Isee, le recriminazioni principali delle famiglie narranti il caso derivano dalle modalità di erogazione dell’assegno di cura per i soggetti deceduti dopo la presentazione della domanda. Come emerge dall’articolo 4 del bando – Tipologia di Aiuto ed Entita’ del Contributo – “sarà erogato da ciascun Ambito territoriale in 4 tranche trimestrali, alla conclusione di ciascun trimestre, secondo le modalità di pagamento che saranno state richieste da ciascun beneficiario all’atto di presentazione della domanda; in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera (RSA) o in altra struttura sociosanitaria assistenziale o riabilitativa (…), il contributo verrà ridotto in misura proporzionale al numero dei giorni di ricovero che saranno desunti dalla documentazione attestante il ricovero”. Inoltre “dovrà essere interrotto in caso di decesso dell’avente diritto; in tal caso sarà riconosciuto per il trimestre precedente solo l’importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell’assistito. Non sarà possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decedute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP (in questo caso nel 2010, ndr) e la scadenza del termine per la presentazione delle domande (sempre nel 2010, ndr). In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’eventuale beneficio potrà essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 9, lett. e, in caso di decesso, sarà attribuito il punteggio massimo”.

“Quindi, da quanto risulta dallo stesso articolo del bando – dice Stuppiello – in considerazione del tempo trascorso fra pubblicazione del bando alla graduatoria, chi è deceduto durante tale periodo avrà diritto al contributo per intero. La contraddizione da evidenziare è che chi muore durante l’erogazione va incontro alla perdita del diritto già acquisito. L’appello è che rappresentando l’assegno di cura regionale un contributo assistenziale e non previdenziale – dice il sig. Stuppiello dell’Anfass – con il decesso si vanno a perdere tutti i requisiti e non dunque, in modo paradossale, il massimo punteggio, non esistendo più la persona da assistere al quale il contributo dovrebbe essere assegnato”. Sarebbero una cinquantina i soggetti defunti beneficianti i dell’assegno di cura dal citato bando regionale del 2010, come emerso dalla graduatoria.


Possibile ricorso. Le famiglie stanno valutando la possibilità di fare ricorso “per conseguire quanto gli spetta di diritto”.

g.defilippo@statoquotidiano.it
Fonte statoquotidiano.it

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1 commento:

Ernest ha detto...

non so davvero quando tutto ciò avrà fine